S T A T U T O
"IL SOGNO DI COSTANTINO”
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ARTICOLO 1
Denominazione e Sede
È costituita l’Organizzazione di Volontariato ai sensi del Codice civile, del
Decreto Legislativo 117/2017 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”)
e successive disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 105/2018,
denominata IL SOGNO DI COSTANTINO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV), (D. Lgs
117/2017 art. 32), da ora in avanti denominata “ODV", con sede legale nel Comune
di Lucca, presso la Casermetta San Donato delle Mura Urbane. Essa è retta dal
presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di
volontariato. L’ODV potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse
con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Il
trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta
modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti entro
30 giorni. L’ODV verrà iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni del
Volontariato di cui alla Legge Regionale del 26 aprile 1993 n. 28. L’ODV è
considerato Ente del Terzo Settore (ETS) e si identifica come organizzazione di
volontariato che potrà iscriversi alla specifica sezione Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), (D. Lgs 117/2017 art. 12, 46).
ARTICOLO 2
Principi Fondanti
IL SOGNO DI COSTANTINO ODV" si propone la glorificazione della Croce, la
propagazione della Fede, e la difesa della Chiesa Apostolica Romana. È pertanto
non solamente precipuo dovere degli Associati di vivere in conformità alla Fede
Cattolica, ma sarà proprio di essi l’associarsi a tutte quelle manifestazioni
che concorrono all’incremento dei principi religiosi negli uomini e cooperare
con tutti i mezzi a chè si ridesti nella pratica la vita cristiana. L’ODV,
adeguandosi ai tempi, si propone anche di dare il suo maggior contributo
d’azione e di attività alle due grandi opere eminentemente sociali
dell’Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza e all’organizzazione ed allo
svolgimento di attività culturali ed artistiche. "IL SOGNO DI COSTANTINO ODV" ha
come principi informatori della propria attività, analizzati in dettaglio nel
prosieguo del presente Statuto: l'assenza di fini di lucro, la democraticità
della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. L’ODV ha come scopo non
esclusivo della propria attività: a) la solidarietà sociale, in particolare
attraverso la promozione della giustizia e della sicurezza sociale, della pace,
dello sviluppo della qualità della vita e della cooperazione internazionale; b)
la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004n.
42), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409; in particolare: seguire accompagnare e
promuovere iniziative in ordine alla riscoperta e rivitalizzazione del culto di
San Giorgio inizialmente per la Chiesa di San Giorgio in Brancoli in Lucca (LU)
e per la Chiesa di San Giorgio Martire in Lavacchio in Massa (MS) quali luoghi
di pellegrinaggio ai Luoghi Santi della Fede”. Il conseguimento di questi scopi
avviene assicurando dignità ed uguaglianza, garantendo i diritti delle persone,
sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro
ogni forma di povertà, promuovendo iniziative culturali, educative e di
assistenza sociale e sanitaria.
ARTICOLO 3
Carattere dell’ODV
L’ODV si intende regolarmente costituito come Ente del Terzo Settore in forma
associativa a condizione che ci siano almeno un numero di iscritti non inferiore
a sette persone fisiche oppure non inferiore a tre organizzazioni di
volontariato. (D.Lgs 117/2017 art. 32 comma 1). L’ODV opera sia in ambito
provinciale e regionale sia in campo nazionale ed internazionale attraverso
attività ed iniziative svolte prevalentemente da volontari, anche eventualmente
partecipando e/o sviluppando e/o materialmente implementando quelle promosse dal
Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio con sede in Roma, Via Sistina n. 121.
ARTICOLO 4
Durata dell’ODV
La durata dell’ODV è illimitata.
ARTICOLO 5
Scopi dell’ODV
Attività di interesse generale: L’organizzazione ha come attività di interesse
generale: a) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio ai sensi del D.L. del 22/01/2004 n. 42 e successive
modificazioni; b) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso; c) la beneficenza e il sostegno a
distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alle L. del
19/08/2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a
norma del presente articolo. L’ODV non ha scopi di lucro ed è apolitica.
L’organizzazione raggiunge i suoi fini e persegue i suoi scopi attraverso
attività ed iniziative in favore di terzi nei seguenti campi: assistenza sociale
e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e
tutela dei diritti civili, la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di
interesse artistico e storico: a) promuovendo forme di partecipazione attiva di
tutta la popolazione; b) collaborando con organismi internazionali,
amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni ed
istituzioni private e onlus; c) organizzando e promuovendo corsi di formazione e
di aggiornamento, convegni, congressi, dibattiti, mostre, proiezioni ed altre
forme di divulgazione che potranno sia essere rivolte alla popolazione che
riservate ai soci; d) realizzando e diffondendo pubblicazioni, periodici,
audiovisivi e ricorrendo all'uso degli altri strumenti di comunicazione sociale,
in particolare di internet (mediante siti web, social network, newsletter,
ecc.), per favorire l'informazione ed il dibattito sui temi attinenti l’attività
sociale e sulle iniziative dell'organizzazione e per promuovere la crescita
culturale ed umana della popolazione; e) gestendo archivi, biblioteche,
emeroteche e provvedendo alla raccolta e catalogazione di stampati, manoscritti,
libri, trattati, monografie, periodici che abbiano interesse culturale ed
istruttivo e ponendoli a disposizione di studiosi e di chiunque abbia interesse
a consultarli; f) fornendo collaborazione saltuaria o continua ad enti ed
organismi che promuovano iniziative negli stessi settori di interesse
dell'organizzazione; g) promuovendo attività di educazione, prevenzione,
assistenza e trattamento in campo sanitario ai fini di tutela della salute; h)
promuovendo, gestendo ed organizzando attività di prevenzione e servizi sociali,
sanitari, culturali, educative; i) avviando forme di cooperazione internazionale
con governi ed associazioni non governative, in particolare dei paesi in via di
sviluppo, che abbiano come finalità sia lo scambio internazionale specialmente
nei settori di maggiore interesse dell'organizzazione, sia forme stabili di
cooperazione sociale, sanitaria, educativa e culturale, sia la promozione di
progetti di emergenza. Tutte le finalità indicate nei superiori punti del
corrente articolo potranno essere raggiunte anche mediante l'invio di operatori
in loco per la realizzazione di piani di sviluppo, di informazione, di
educazione e di formazione di operatori locali; l) sostenendo la condizione
dell'infanzia particolarmente in quei Paesi in cui essa è minacciata dalla
povertà, dallo sfruttamento o dai conflitti, con il promuovere ogni forma di
sostegno, anche a distanza, allo sviluppo pieno della personalità dei minori e
con il favorire l'attuazione piena del diritto dei bambini ad avere una
famiglia, attraverso forme di adozione internazionale; m) promuovendo ogni altra
attività o iniziativa utile al conseguimento dello scopo sociale come pure tutte
quelle altre attività e/o iniziative a ciascuna delle precedentemente elencate
connesse e/o presupposte e/o conseguenti. E’ consentito l’esercizio di attività
diverse a quelle di interesse generale, comprese iniziative finalizzate al
finanziamento delle attività statutarie, purché siano secondarie e strumentali;
esse potranno essere meglio precisate dal Regolamento Interno oppure dal
delibere del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6
Requisiti Dei Soci
Possono essere soci dell'organizzazione tutti i soggetti senza alcuna
discriminazione che decidono di perseguire lo scopo dell’organizzazione e di
sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri:
eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere
motivate e strettamente connesse alla necessita di perseguire le finalità di
volontariato che l’ODV si propone. L'iscrizione decorre dalla data di delibera
del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
Ammissione Dei Soci
La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio direttivo e deve contenere
l’impegno ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le
disposizioni adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera
sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di
ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del
segretario o di altro incaricato dal Consiglio direttivo, nel libro dei soci. In
caso di non accoglimento della domanda, il Consiglio direttivo deve, entro 60
giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi
l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle
domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua
successiva convocazione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non
abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi
ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione al Club è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso La
qualità di socio si perde qualora cessi ingiustificatamente ogni forma di
collaborazione al conseguimento degli scopi dell'organizzazione ovvero per la
mancata partecipazione alle assemblee ed agli altri organi sociali, senza
adeguata giustificazione, per oltre due anni. La perdita della qualità di socio
sarà disposta dall'Assemblea dei soci con proprio provvedimento motivato, su
proposta del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti a versare un contributo
annuale la cui entità sarà annualmente decisa dall'assemblea dei soci.
ARTICOLO 8
Diritti Dei Soci
I soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota
associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di
essere eletti negli organi dell’ODV, di eleggerli, di approvazione del bilancio,
di informazione e controllo secondo le modalità e le norme stabilite dalla legge
e dal presente statuto. I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata purché siano state
preventivamente autorizzate con atto di delibera del Coniglio Direttivo. A tal
fine, le spese sostenute ai soci e dai volontari possono essere rimborsate anche
a fronte di un’autocertificazione purché deliberate dal Consiglio Direttivo e
non siano superati gli importi stabiliti dalla vigente normativa dal Codice del
Terzo Settore. (D. Lgs 117/2017 art 17 c. 4 – 10,00 Eu giornalieri e 150,00 Eu
mensili). Non sono ammessi rimborsi di tipo forfettario. Previa richiesta
scritta indirizzata al Presidente i soci iscritti ed in regola con il pagamento
della quota annuale, possono visionare ed esaminare i libri sociali.
ARTICOLO 9
Dovere Dei Soci
I soci hanno l’obbligo di svolgere l‘attività a favore dell’ODV senza fini di
lucro in modo conforme agli scopi statutari. Non si considera volontario il
socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali (D.Lgs 117/2017 art. 17 c.
6). Le attività svolte a favore del l’ODV da parte dei soci sono fornite senza
finalità di lucro, a titolo personale, volontario e gratuito. Essi hanno
l’obbligo di agire n modo conforme agli scopi e finalità statutarie, evitando
qualsiasi iniziativa privata e non concordata.
ARTICOLO 10
Recesso Ed Esclusione
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, mancato
versamento della quota associativa annuale, radiazione per comportamenti
diffamatori o in contrasto con le finalità dell’ODV e per indegnità deliberata
dal Collegio dei Probiviri. Ciascun socio può, in qualsiasi momento, recedere
dando opportuna comunicazione scritta. In tal caso non ha diritto ad alcuna
forma di rimborso della quota associativa annuale, delle donazioni, dei
contributi e di ogni altra elargizione. Il socio che ha comportamenti lesivi,
diffamatori, contrari ai doveri indicati dal presente Statuto, che non ottempera
alle disposizioni regolamentari o alle delibere del Consiglio Direttivo, che
svolge attività in contrasto o concorrenza ovvero in caso di conflitto
d’interesse, può essere escluso o radiato dell’organizzazione con delibera del
Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri. (D.Lgs
117/2017 art. 25). L’elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal
segretario in apposito registro ed sempre disponile per la consultazione da
parte dei soci.
ARTICOLO 11
Organi Dell’ODV
Sono organi dell’ODV:
A) L'Assemblea Generale;
B) Il Consiglio Direttivo;
C) Il Presidente dell’ODV;
D) Il Vice Presidente dell’ODV;
E) L’Organo di Revisione legale dei Conti (se nominato);
F) Il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 12
Assemblea Dei Soci
Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea Generale e possono essere
eletti alle cariche sociali tutti i soci, di maggiore età, in regola con gli
obblighi assunti nei confronti dell'organizzazione.
ARTICOLO 13
L’assemblea Generale
L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria e delibera sulle seguenti
materie: A) elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti il
Consiglio Direttivo, dei componenti l’Organo di Revisione Legale dei Conti dei
componenti il Collegio dei Probiviri; L’assemblea viene convocata in va
ordinaria almeno una volta l’anno entro il quarto mese della chiusura
dell’esercizio sociale. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede
ordinaria che in sede straordinaria:
-per decisione del consiglio direttivo;
-su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
ARTICOLO 14
Convocazione Dell’assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta
alternativamente o a mezzo lettera semplice, o a mezzo posta elettronica,o a
mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l’ODV disponga di locali per
le attività, a mezzo o affissione nella Sede Sociale. L’avviso di convocazione
dovrà essere inviato od affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e
dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Qualora il
Consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione
dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la
convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo o di revisione dei
conti se nominato. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo,
l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle
dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall’organo di
controllo o di revisione dei conti se nominato.
ARTICOLO 15
Costituzione e Deliberazioni Dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa
è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L’assemblea in sede
straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. È ammesso l’intervento per
delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non
può avere più di una delega. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’ODV o,
in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da
persona designata dall’assemblea. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono
redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea,
da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale
dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso
sarà affisso nei locali della sede sociale ovvero inviato a mezzo e-mail a tutti
i soci. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di
chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da
segretario. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda
convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In
caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una
seconda volta. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per
deliberare lo scioglimento dell’ODV è necessario il voto favorevole di almeno i
tre quarti degli aventi diritto.Le deliberazioni prese in conformità allo
statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 16
Forma Di Votazione Dell’assemblea
Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata
di mano, per appello nominale o con voto segreto. In caso di votazione a
scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di
scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
non hanno voto. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli
scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente
all’ODV ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
ARTICOLO 17
Compiti Dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e sulla relazione
consuntiva del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, l’organo di controllo
e/o l’organo di revisione legale dei conti, il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e
promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i
contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di
interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria:
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ODV;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse
generale posto all’ordine del giorno.
È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da
almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese
precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre
all’ordine del giorno dell’assemblea.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea generale
fra i soci e dura in carica 3 anni.
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere economo
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei
suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il
maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A
parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di
iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare
la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in
luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo
durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di
dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali
dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario
resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si
considera dimissionario l’intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari
almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il consigliere assente, senza
giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni
nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio
direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
ARTICOLO 19
Riunioni Del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta
al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o
quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il
Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza. Le riunioni del Consiglio
direttivo devono essere convocate dal Presidente almeno cinque giorni prima
mediante avviso scritto o posta telematica, contenente gli argomenti posti
all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante
comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del
termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le
consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli
effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti
i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione
successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le
maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la
presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato
dai presenti. È ammessa la partecipazione alle riunioni per videoconferenza
anche tramite piattaforme web. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza
semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità
di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del
Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza
sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica
delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia
opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno. Se nominato, il
rappresentante dell’organo di controllo o di revisione dei conti può essere
invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di
voto. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a
scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti
sugli argomenti da discutere. Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue
funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di
studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio
può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’ODV.
ARTICOLO 20
Compiti Del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione
dell’ODV ed ha il compito di:
- convocare l’assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’ODV per
l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo
tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda
l’ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da
qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei
soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio
prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la
cancellazione dei soci morosi;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di
rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari su proposta del Collegio dei Probiviri;
ARTICOLO 21
Compiti Del Presidente
Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in
giudizio, l’ODV stessa. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e
ne esegue le deliberazioni, è responsabile del funzionamento e degli atti
amministrativi compiuti in nome e per conto dell’ODV. Coordina lo svolgimento
delle manifestazioni e delle attività. Il Presidente convoca, tramite il
Segretario le adunanze assembleari e del Consiglio direttivo alle quali preside
e controlla le attività e l’ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il
verbale delle adunanze unitamente al segretario, al quale è delegata la custodia
e conservazione. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle
deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Il Presidente
può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti. In caso di
necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni
alla ratifica del Consiglio direttivo.In caso il Presidente sia impedito
all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-
presidente in ogni sua attribuzione.
ARTICOLO 22
Segretario Dell’ODV
Il Segretario dirige gli uffici dell’ODV, cura il disbrigo degli affari
ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal
Consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi
compiti. In particolare, redige i verbali dell’assemblea dei soci e del
Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei
soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti
tra l’ODV e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di
credito e gli altri enti in genere.
ARTICOLO 23
Il Tesoriere-Economo
Il Tesoriere Economo è nominato nell’ambito del Consiglio direttivo, cura la
gestione amministrativa dell’ODV e ne tiene idonea contabilità, provvede alla
corretta tenuta delle scritture contabili, all’assolvimento degli obblighi
fiscali e contribuivi e controlla la tenuta dei libri contabili. Supporta il
Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio consuntivo e quello
preventivo accompagnandoli da apposita relazione. Fornisce al Consiglio
direttivo indicazioni aggiornate circa lo stato finanziario dell’ODV. Tiene e
cura la tenuta di tutti registri contabili e la documentazione giustificativa.
Predispone l’inventario analitico dei beni apportati all’ODV. Dispone gli atti
di pagamento corredati dalla delibera del Consiglio Direttivo ed attestati da
documenti amministrativi riconosciuti dalla legge in vigore.
ARTICOLO 24
Organo Di Controllo E Revisione Legale Dei Conti
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci al
ricorrere dei requisiti previsti dall’ art. 30 del Codice del Terzo Settore. I
componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice
civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.
2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo
vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non
sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso
in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che
l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l’Organo di
controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti
previsti dall’ art.31 del Codice del Terzo Settore, l’ODV deve nominare un
Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro. Ai componenti dell’organo di controllo che siano in
possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere
attribuito un compenso per la carica ricoperta.
ARTICOLO 25
Scritture Contabili, Bilancio E Libri Sociali Obbligatori (D Lgs117/2017 Artt.
13,14,15,17)
Il bilancio di esercizio dell’ODV è formato da: stato patrimoniale, rendiconto
finanziario e relazione illustrativa indicante le poste di bilancio, l’andamento
economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie. Le scritture contabili vanno trascritte in ordine cronologico
rispettando l’esercizio finanziario ad anno solare. La tenuta, aggiornamento e
la conservazione dei libri di cui ai precedenti punti spetta al Tesoriere mentre
per i libri di cui al successivo comma del presente articolo la competenza
spetta al Segretario. I libri da tenere costantemente aggiornati, oltre a quelli
delle scritture contabili sono:
a. libro dei soci o iscritti;
b. registro dei volontari che svolgono attività non occasionale;
c. libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari (ordinarie e
straordinarie);
d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione
(Consiglio Direttivo);
e. libro degli altri organi (Collegio dei Probiviri).
ARTICOLO 26
Assemblea che approva I Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’esercizio in corso. Per
ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.
Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio
approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli
amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida
ministeriali. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati
presso la sede dell’ODV nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per
la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
ARTICOLO 27
Il Collegio di Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei
soci e durano tre anni e sono rieleggibili. Un rappresentate del Collegio svolge
le funzioni di Presidente, e viene eletto nel proprio ambito di volta in volta
allor quando viene assegnata la controversia. La durata della funzione di
Presidente del collegio di Probiviri è riferita alla durata della procedura
riguardante l’esame della controversia e l’esplicitazione del parere consultivo.
Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto
funzionamento dell’ODV, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette,
delle norme statutarie. Il Collegio dei Probiviri decide altresì su eventuali
incompatibilità legislative o statutarie che possono riguardare le cariche
sociali o i singoli soci. Il Collegio dei Probiviri dirime inappellabilmente
anche le vertenze e le questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la
corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi, e, ove necessario,
propone all’Assemblea le conseguenti modifiche al testo dello Statuto. Il
Consiglio Direttivo assegnerà la competenza del giudizio consultivo al Collegio
dei Probiviri che entro 60 giorni dall’assegnazione valuterà “ex bono et equo” e
senza formalità di procedura il caso assegnato consegnando al Consiglio
direttivo una relazione conclusiva corredata dal giudizio consultivo riguardante
la controversia esaminata. Il Collegio dei Probiviri può richiamare
informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo
determinato il socio che non rispetti il regolamento dell’Assemblea o adotti
comportamenti contrari ai principi dell’ODV. Il Collegio dei Probiviri può
altresì proporre all’Assemblea l’espulsione dei soci per gravi motivi. Per
perseguire i propri fini, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni
riguardanti il loro operato agli organi dell’ODV o ai singoli soci e accedere ai
diversi libri e documenti dell’ODV. Il Collegio dei Probiviri delibera a
maggioranza con la presenza di tutti i propri componenti e risponde di fronte
all’Assemblea Generale di tutti i propri atti e dei contenuti delle proprie
deliberazioni. L’incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di membro
del Consiglio Direttivo e con qualsiasi altra carica sociale.
ARTICOLO 28
Patrimonio Dell’ODV
Il patrimonio dell’ODV è formato:
(D.Lgs 117/2017 art. 33) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto
dell’ammissione all’ODV nella misura fissata dall’assemblea ordinaria; dai
contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su
proposta del Consiglio direttivo; da eventuali contributi straordinari,
deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano
disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; da versamenti volontari
degli associati; da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti
locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; da introiti di
manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni; da azioni promozionali
e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; da donazioni e lasciti; da
contributi di imprese e privati; da rimborsi derivanti da convenzioni; proventi
derivanti dalle attività previste dall’ art. 84 del Codice del Terzo Settore;
proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6
del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo
Settore e successive modificazioni. Inoltre il patrimonio dell’ODV è costituito
da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’ODV a qualsiasi titolo,
consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa
vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i
mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
ARTICOLO 29
Destinazione Degli Avanzi Di Gestione All’ODV è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’ODV stessa, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge. L’ODV ha l’obbligo di impiegare
gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
ARTICOLO 30
Durata Del Periodo Di Contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque
sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio
dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’ODV è tenuto al pagamento
del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
ARTICOLO 31
Diritti Dei Soci Al Patrimonio Sociale
L’adesione all’ODV non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori
rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento
della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’ODV di
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti
salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e
sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né
ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’ODV, in caso di morte,
di recesso o di esclusione dall’ODV non può pertanto farsi luogo al rimborso di
quanto versato all’ODV a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il
versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono
essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a
titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ARTICOLO 32
Scioglimento e Liquidazione Dell’ODV
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 co. 1 del D.Lgs 117/2017 (RUNTS),
da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad
altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto
Ufficio.
ARTICOLO 33
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle
disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi
generali dell’ordinamento giuridico italiano.
F.to: Federico Fanizza Bernardini, Gaetano Raspini notaio.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DECRETO LEGGE 07/03/2005 NUMERO 82, FIRMATO
COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.
LUCCA, 9 aprile 2021